CONDIZIONI GENERALI MSC CROCIERE:

1) Organizzatore e nozione di pacchetto turistico.

Le crociere proposte nel presente Catalogo sono organizzate tecnicamente dalla MSC Crociere SpA (agente generale di MSC Crociere SA), la cui sede è a Napoli, Via A. Depretis 31, Tel. 081/7942111, Numero Verde 800672112, in virtù di Autorizz. Giunta Regionale della Campania, Decreto Dirigenziale n° 82 del 04.03.2005. MSC ha il compito di organizzare tutti gli elementi dei viaggi. MSC si riserva il diritto di delegare, a sua discrezione, la commercializzazione dei viaggi proposti ad un agente esterno o ad una società affiliata. Farà fede soltanto la versione delle condizioni generali che verrà consegnata contestualmente al biglietto della crociera. Ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle “Informazioni”, dalle condizioni di trasporto riportate sul biglietto di passaggio marittimo, nonché dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato.

2) Legge applicabile

Il presente contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole contenute nelle condizioni speciali consegnate al passeggero, nonché dal d. lgs. n. 206/2005, dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 (C.C.V.), dalla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e dalle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili.

3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal passeggero che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende efficace, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice in possesso dei necessari requisiti di legge potrà rilasciare al passeggero, ai sensi dell’art. 86 del d. lgs. n. 206/2005, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente comma. Si dà atto che l’Agenzia di Viaggio venditrice ha nei confronti dell’Organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 1.3 della C.C.V. oltre che di venditore ex art. 83 del d. lgs. n. 206/2005 acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 cod. cons. prima dell’inizio del viaggio.

4) Sistemazione a bordo

L’Organizzatore ha la facoltà di assegnare al passeggero una cabina diversa da quella fissata purché di caratteristiche analoghe. Qualora prevista nell’ambito della crociera, la sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o in depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, o di informare altrimenti il passeggero, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. Eventuali specifiche esigenze di trasporto e/o alloggio e/o assistenza debbono essere dal passeggero manifestate e richieste all’atto della prenotazione e sono soggette a disponibilità.

5) Informazioni

Ai sensi del decreto legislativo n. 206/05 l’Organizzatore fornirà in tempo utile prima dell’inizio del viaggio, direttamente o per tramite dei suoi Agenti, le indicazioni relative alla crociera non contenute nei documenti contrattuali o negli opuscoli informativi.

6) Pagamenti

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, ivi inclusi i diritti di iscrizione e assicurativi. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza o contestualmente alla prenotazione nel caso in cui questa avvenga nei 30 giorni antecedenti alla partenza. In caso di mancato pagamento del saldo nel termine stabilito, all’Organizzatore e/o i suoi rappresentanti è espressamente attribuita la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..

7) Quote

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, copia del quale viene consegnata al passeggero. A - La quota comprende il posto nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera, il vitto a bordo (prima e seconda colazione, the pomeridiano, pranzo, buffet di mezzanotte), il servizio trasporto bagagli nei porti di inizio e termine della crociera, i mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà alla banchina. L’importo non comprende la quota di iscrizione, il contributo spese per la gestione amministrativa della polizza Europ Assistance (vedi punto 17), le bevande, le escursioni a terra nel corso della crociera, le usuali mance al personale, spese di natura personale. B - I Prezzi indicati in Catalogo potranno essere modificati fino a 20 giorni precedenti la partenza in conseguenza alle variazioni di: - (B1) costi di trasporto aereo - (B2) costo del carburante per la propulsione della nave - (B3) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti. La variazione del prezzo del pacchetto sarà pari nell’ipotesi (B1) all’intero aumento del costo del trasporto come addebitato all’Organizzatore dal vettore aereo, nell’ipotesi (B2) allo 0,33% del prezzo della crociera ogni dollaro di aumento del petrolio al barile (Nymex), nell’ipotesi (B3) all’intero importo dell’aumento di diritti e imposte. C - I prezzi devono intendersi per persona. Tuttavia, qualora a seguito di rinuncia o cancellazione da parte degli altri occupanti, il passeggero si trovi a essere unico occupante della cabina sarà dovuto il supplemento per cabina singola.

8) Cessione del contratto

Il passeggero può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’Organizzatore o all’agente di viaggio, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, la impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell’Organizzatore per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

9) Modifiche - annullamenti prima della partenza

La revisione del prezzo del pacchetto turistico convenuto è ammessa in caso di variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. Il prezzo non potrà essere aumentato oltre il 10% del suo originario ammontare. Qualora l’aumento del prezzo superi tale ammontare, il passeggero può recedere dal contratto con conseguente applicazione di quanto previsto nell’art. 10. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. Prima della partenza l’Organizzatore può modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto dando immediato avviso in forma scritta al passeggero, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Il passeggero, se non accetta la proposta di modifica, può recedere dal contratto con conseguente applicazione di quanto previsto nell’art. 10. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti alcun onere a carico del passeggero, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza del valore tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il passeggero non l’accetta per un giustificato e comprovato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quelle effettuate fino al momento del rientro anticipato.É riconosciuta all’Organizzatore la facoltà di sostituire la nave prevista con altra di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, operativi o per altra ragionevole causa. Per gli annullamenti prima della partenza diversi da quelli causati da forza maggiore, caso fortuito, da colpa del passeggero da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti di cui all’ art. 11, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offertogli ai sensi delle successivo articolo 10, l’organizzatore che annulla ( ex lett. e art. 33 D.lgs. 206/2005) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore tramite l’agenzia di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il passeggero sarebbe in pari data debitore qualora fosse egli ad annullare.

10) Recesso

Se il passeggero recede dal contratto nei casi previsti dall’art. 9, quest’ultimo ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza pagamento di supplemento o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo, o del rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta. Il passeggero dovrà comunicare la propria scelta entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso della modifica, dell’aumento di prezzo o della cancellazione. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. In tutti gli altri casi in cui il passeggero si ritrae dai vincoli contrattuali assunti, sarà soggetto ad una penale pari alla quota d’iscrizione con l’aggiunta di un importo variabile a seconda del momento in cui quest’ultimo comunichi tale sua intenzione e precisamente: - 10% del prezzo della crociera qualora la rinunzia avvenga nel periodo intercorrente tra i 60 e i 46 giorni antecedenti la data della partenza; - 25% del prezzo della crociera qualora la rinunzia avvenga nel periodo intercorrente tra i 45 e i 31 giorni antecedenti la data della partenza; - 50% del prezzo della crociera qualora la rinunzia avvenga nel periodo intercorrente tra i 30 e i 16 giorni antecedenti la data della partenza; - 75% del prezzo della crociera qualora la rinunzia avvenga nel periodo intercorrente tra i 15 e i 6 giorni antecedenti la data della partenza. Il passeggero che rinunzi entro 5 giorni antecedenti la data di partenza oppure che non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni la crociera già iniziata per qualsiasi motivo, non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero. Non ha altresì diritto ad alcun rimborso il passeggero che non possa effettuare la crociera per mancanza o irregolarità dei necessari documenti personali di espatrio nonchè dei visti di soggiorno e di transito validi per tutti i paesi toccati dall’itinerario.

11) Mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti

L’Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto di 200 partecipanti, e sempre che ciò sia stato portato a loro conoscenza entro il termine di 15 giorni dalla data di partenza come previsto dai C.C.V. art. 10 comma 2. In tal caso l’Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.

12) Poteri del Comandante

Il Comandante della nave ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare e assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria, di toccare qualsiasi porto (si trovi o meno lungo l’itinerario della crociera), di trasferire il crocierista e il suo bagaglio su altra nave per la prosecuzione del viaggio. L’Organizzatore e per esso il Comandante della nave hanno la facoltà di rifiutare l’imbarco a chiunque si trovi, a loro insindacabile giudizio, in condizioni di salute che non gli consentano di affrontare la crociera. Inoltre l’Organizzatore e per esso il Comandante della nave hanno la facoltà di sbarcare durante la crociera in qualsiasi porto intermedio il passeggero che risulti in condizioni di salute che non consentano la prosecuzione del viaggio o che arrechino disturbo o pericolo agli altri passeggeri. Il passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del Comandante della nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della nave.

13) Obblighi dei passeggeri

I passeggeri dovranno essere muniti di Passaporto individuale o di altro documento valido per l’espatrio, in corso di validità, per tutti i paesi previsti nell’itinerario e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’Organizzatore o dall’agente di viaggio e dai fornitori dei servizi, nonchè ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. In caso di inadempimento i passeggeri non potranno richiedere il risarcimento di danno alcuno ed anzi saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni sopra citate. I passeggeri sono tenuti a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in loro possesso utili per l’esercizio di diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno e sono responsabili verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

14) Responsabilità dell’Organizzatore

L’Organizzatore è responsabile nei confronti del passeggero in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione imputabile al passeggero o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. Ai fini del presente contratto l’Organizzatore agisce anche per conto e nell’interesse di tutti i soggetti che sono o possono essere considerati suoi preposti o dipendenti o concessionari o agenti o sub-contraenti. Ad essi si estendono tutti i diritti, esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni di qualsiasi genere invocabili dall’Organizzatore in forza del presente contratto. L’Organizzatore che abbia risarcito il passeggero è surrogato nei diritti e nelle azioni di quest’ultimo nei confronti del terzo responsabile. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del passeggero per l’inadempimento da parte dell’agenzia di viaggio o da parte degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal passeggero nel corso dell’esecuzione del viaggio.

15) Limiti del risarcimento

Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia e, in particolare, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n. 841, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 su trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806 e, con riferimento a ogni altro tipo di responsabilità, dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1084. In ogni caso i danni alla persona e non sono risarcibili nei limiti previsti dall’art. 13 della Convenzione di Bruxelles 1970 (C.C.V.).

16) Reclami e denunce

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal passeggero senza ritardo affinchè l’Organizzatore o il suo rappresentante locale vi pongano tempestivamente rimedio. Il passeggero dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o all’agente di viaggio, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17) Assicurazioni

E’ stata stipulata polizza assicurativa con Europ Assistance. Contributo spese a MSC Crociere per la gestione amministrativa della polizza Europ Assistance

18) Fondo di Garanzia

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo nazionale di garanzia cui il passeggero può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato dal passeggero; b) rimpatrio del passeggero nel caso di viaggi all’estero. Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di passeggeri da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.1999 n. 349 G.U. del 12.10.1999. MSC partecipa al Fondo di Garanzia che viene alimentato con Polizza Assicurazioni Generali SpA n° 39804074.